In caso di divorzio in Svizzera, gli averi della cassa pensione accumulati durante il matrimonio vengono generalmente divisi. Ciascun coniuge ha generalmente diritto alla metà del patrimonio accumulato durante il matrimonio. La divisione avviene sotto forma di un versamento di perequazione alla cassa pensioni o a un conto di libero passaggio dell'altro partner.
Dal 1° gennaio 2017, il patrimonio comune viene diviso anche se uno dei coniugi riceve già una pensione di invalidità o di vecchiaia del 2° pilastro.
A determinate condizioni, anche il coniuge divorziato ha diritto alle prestazioni del fondo pensione.
Il tribunale è responsabile della determinazione definitiva dell'importo da trasferire.
Cosa sono le indennità di turno?
Le indennità di turno sono pagamenti aggiuntivi effettuati dai datori di lavoro ai dipendenti che lavorano a turni per compensare gli oneri e le restrizioni particolari causati da orari di lavoro atipici. Esse fanno parte del salario soggetto ai contributi AVS e devono quindi essere prese in considerazione nel calcolo del salario annuo AVS dichiarato.
Posso ritirare i miei averi di vecchiaia se sono un lavoratore autonomo?
Il pagamento in contanti della prestazione d'uscita è possibile se una persona svolge un'attività indipendente come occupazione principale in Svizzera e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria. La persona deve dimostrare all'istituto di previdenza di svolgere un'attività autonoma (ad esempio tramite contratti di locazione, acquisto di materiali, conferma dell'AVS, iscrizione nel registro delle imprese). La domanda deve essere presentata nell'anno successivo all'inizio dell'attività autonoma. Per le persone sposate è necessario il consenso scritto del coniuge.
Il diritto a ulteriori prestazioni da parte del fondo pensione si estingue con il ritiro dell'avere di vecchiaia.
Cosa succede al mio fondo pensione se cambio lavoro?
Se si cambia lavoro, l'avere previdenziale viene trasferito all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. In alternativa, può essere trasferito a un conto di libero passaggio o a una polizza di libero passaggio.
La persona assicurata deve comunicare il luogo di trasferimento del capitale. In caso di mancata comunicazione, dopo 6 mesi viene automaticamente aperto un conto di libero passaggio presso l'istituto collettore.
La richiesta di pagamento in contanti (trasferimento del denaro su un conto privato) può essere effettuata a determinate condizioni (si veda il paragrafo"Emigrazione").
Se siete alla ricerca di averi della previdenza professionale, potete inviare una richiesta scritta all'Ufficio centrale del 2° pilastro.
L'Ufficio centrale del 2° pilastro è il collegamento tra le casse pensioni LPP e gli assicurati. Tutte le istituzioni e le organizzazioni del 2° pilastro che gestiscono conti e polizze di libero passaggio sono tenute a comunicare gli attivi all'Ufficio centrale.
La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Ufficio centrale del 2° pilastro
Fondo di garanzia LPP
Eigerplatz 2
Casella postale 1023
3000 Berna 14
+41 31 380 79 75
In caso di richiesta e accordo, il beneficiario e l'istituzione saranno informati. La decisione di effettuare un pagamento spetta all'istituzione.
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